Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22851 - pubb. 11/12/2019

Responsabilità degli amministratori e quantificazione equitativa del danno nella differenza tra passivo e attivo alla luce del CCII

Tribunale Bologna, 02 Dicembre 2019. Pres. Florini. Est. Serra.


Responsabilità degli amministratori – Prosecuzione dell’attività d’impresa in violazione dell’art. 2486 c.c. – Assenza di documentazione contabile e fiscale della fallita – Liquidazione del danno risarcibile – Criterio della differenza tra attivo e passivo – Utilizzabilità



In caso di accertata illegittima prosecuzione da parte degli amministratori dell’attività d’impresa in violazione di quanto previsto dall’art. 2486 c.c., ed a fronte dell’assoluta mancanza di documentazione contabile e fiscale della fallita, ai fini della quantificazione del danno risarcibile è legittimo il ricorso ad una liquidazione equitativa, nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, trattandosi di criterio da ultimo recepito e ampliato dal legislatore nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art. 378 comma 2), ed ammissibile nei casi in cui l’attore abbia allegato inadempimenti degli amministratori astrattamente idonei a porsi quali cause del danno lamentato, ivi compresa la pluriennale mancata tenuta delle scritture contabili, indicando le ragioni che hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta degli amministratori stessi. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’avv. Francesco Dimundo


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