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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24676 - pubb. 22/12/2020.

Cambiale agraria, prescrizione dell'obbligazione cambiaria per l'avallante e inopponibilità del rapporto causale


Tribunale di Verona, 30 Novembre 2020. Est. Eugenia Tommasi Di Vignano.

Titoli di credito - Cambiale (o pagherò) agraria - Riferimento allo scopo del prestito - Necessità - Conseguenze - Integrale recezione del negozio sottostante - Esclusione - Avallanti - Sottoposizione agli stessi obblighi derivanti all'obbligato principale del rapporto causale sottostante - Esclusione - Prescrizione dell'obbligazione cambiaria nel termine triennale ex art. 94, I comma, R.D. n. 1669/1933. - Avallo - Firma dell'avallante - Effetti - Operatività, nel rapporto tra avallante e avallato, dell'art. 1988 cod. civ. - Esclusione


La cambiale agraria è equiparata ad ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria (art. 43, 4 comma, T.U.B.), e l’azione cambiaria  si prescrive per il decorso di tre anni dalla scadenza del titolo (art. 94, 1 comma, R.D. n. 1669/1933, applicabile anche all’avallante ai sensi dell’art. 37, 1 comma, stesso testo, secondo il quale l’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato); sicché la banca opposta non può agire nei confronti dell’opponente avallante con l’azione causale, esperibile solo nei confronti del debitore principale.

Nella cambiale agraria, come in quella ordinaria, il debito dell’avallante accede a quello cambiario garantito, non a quello causale sottostante, sicché è da escludere che l’avallante sia tenuto agli stessi obblighi cui è soggetto il debitore principale in base al contratto garantito dal titolo (cfr. Cass. n. 22546 del 20/10/06; Cass. n. 4349 del 16/05/97; Cass. n. 4925 del 28/05/1996), in quanto la promessa di pagamento insita nella sottoscrizione della cambiale sussiste esclusivamente nei rapporti tra emittente e prenditore o fra girante ed il suo immediato giratario, onde solo nell’ambito di tali rapporti opera l'inversione dell’onere della prova di cui all'art. 1988 cod.civ., non già tra avallante e avallato (cfr. Cass. n. 22186 del 20/10/2014);

Nei rapporti tra avallante e avallato, ove quest’ultimo agisca sulla base del solo rapporto causale sottostante, va dimostrato che l’avallante si è obbligato anche in qualità di fideiussore a mezzo di un’esplicita dichiarazione di volontà ai sensi dell’art. 1937 cod.civ. (in tal senso Cass. n. 8971 del 11/09/97). (Patrizia Perrino) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Patrizia Perrino



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