Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10008 - pubb. 06/02/2014

L'ordinanza che dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato non ha natura cautelare e non è impugnabile ex art. 5 D.Lgs. n. 150/2011

Tribunale Torino, 20 Dicembre 2013. Est. Di Capua.


Processo civile - Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato - Non impugnabilità dell'ordinanza - Natura cautelare del provvedimento di sospensione - Esclusione.



Si deve senz’altro escludere l’ammissibilità del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza sulla sospensione pronunciata ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. n. 150/2011 dalla medesima norma definita non impugnabile. Anche nell'ipotesi in cui si volesse attribuire natura “cautelare” alla predetta ordinanza, va detto che l’espressa e consapevole previsione della non impugnabilità della stessa è stata disposta da una norma successiva all’entrata in vigore del procedimento cautelare uniforme, con conseguente inapplicabilità dell’art. 669 terdecies c.p.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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