Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10014 - pubb. 10/02/2014

Lite temeraria e comportamento del difensore finalizzato a definire le controversie anche in via stragiudiziale

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 24 Dicembre 2013. Est. Caputo.


Procedimento civile – Ricorso ex art. 696 c.p.c. – Rigetto – Condanna ai sensi dell’art. 96 terzo comma c.p.c. – Comportamento della parte contrario ai doveri di buona fede contrattuale per aver proposto l’azione ex art. 696 c.p.c. anziché raccogliere l’invito della controparte a prendere contatti per una soluzione stragiudiziale della controversia – Ruolo centrale del difensore come mediatore di controversie.



Viola il dovere di buona fede contrattuale il comportamento della parte che avrebbe potuto risolvere un problema di infiltrazioni emerso nel corso del rapporto locatizio semplicemente raccogliendo l’invito della controparte a far visionare l’immobile locato e che ha preferito, invece ricorrere all’autorità giudiziaria. Rilievo centrale, in questo senso, assume il ruolo del difensore, il quale deve agire non più in un’ottica puramente e semplicemente conflittuale, ma assumere comportamenti finalizzati a definire le controversie anche in via stragiudiziale; ciò specialmente in considerazione della nuova prospettiva nella quale, anche alla luce della recente reintroduzione con il c.d. decreto del fare della mediazione obbligatoria, appare muoversi il legislatore negli ultimi tempi, prospettiva che attribuisce al difensore un ruolo centrale, prima ancora che nel giudizio, nell’attività di mediazione delle controversie, al punto da prevedere, con le modifiche operate dal D.L. n. 69/2013 che gli avvocati siano di diritto mediatori e debbano assistere la parte nel procedimento di mediazione. (Luca Caputo) (riproduzione riservata)


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