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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10179 - pubb. 13/03/2014.

Rito applicabile al procedimento di appello avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace ai sensi degli artt. 2, 6, 7 e 34 D.Lgs. n. 150/2011


Tribunale di Torino, 02 Ottobre 2013. Est. Di Capua.

Procedimento civile - Appello delle sentenze del giudice di pace - Semplificazione dei riti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2011 - Applicazione della disciplina speciale - Esclusione.

Procedimento civile - Appello delle sentenze del giudice di pace - Proposizione con ricorso anziché concitazione - Raggiungimento dello scopo.


Ai giudizi in grado di appello avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace ai sensi degli artt. 2, 6, 7 e 34 D.Lgs. n. 150/2011 (riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione) non trova applicazione la medesima predetta speciale disciplina, dettata con esclusivo riguardo al giudizio di opposizione di primo grado, bensì le norme ordinarie in grado di appello e, in particolare: i) l’art. 341 c.p.c., che prevede che l’appello contro le sentenze del giudice di pace si propone al tribunale; ii) l’art. 342 c.p.c., ai sensi del quale “L’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione nonché le indicazioni prescritte dall’articolo 163. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’articolo 163 bis.”; iii) il combinato disposto degli artt. 50 bis e 350, 1° comma, c.p.c., per cui l’appello davanti al tribunale è trattato e deciso dal giudice monocratico; iv) l’art. 352 c.p.c., che contempla la decisione all’esito dello scambio di comparse conclusionali e memorie di replica. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Qualora l’appello avverso una sentenza del giudice di pace venga introdotto con ricorso anziché con citazione, l’adozione del ricorso e della successiva notifica deve comunque ritenersi idonea al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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