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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10199 - pubb. 19/03/2014.

Il Tribunale di Milano ancora sul rito Fornero: è possibile una interpretazione costituzionalmente orientata


Tribunale di Milano, 10 Marzo 2014. Est. Damiano Spera.

Rito cd. Fornero – Giudice che abbia definito il ricorso proposto ex art. 1 comma 48 l. 92/2012 – Medesimo giudice designato anche per trattare e definire l’opposizione proposta ex art. 1 comma 51 l. 92/2012 – Obbligo di astensione.


La normativa ex legge Fornero prevede un procedimento bifasico, caratterizzato da una iniziale fase sommaria e da una successiva fase di merito a cognizione piena, con l'avvertenza che entrambe le fasi hanno tuttavia ad oggetto la medesima res iudicanda. Conseguentemente, non si applicano i principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale, secondo cui l'art. 51, n. 4 c.p.c. non riguarda le ipotesi in cui il giudice che definisce il giudizio abbia emesso precedentemente (ma nel corso dello stesso processo) provvedimenti a cognizione sommaria o con efficacia esclusivamente esecutiva come, ad esempio, le ordinanze ingiuntive ex artt. 186 bis, ter, quater c.p.c. (Cass., ordinanza n. 18047/2008; Corte Cost., ordinanza n. 168/2000). Alla luce di quanto sopra esposto, appaiono applicabili alla presente fattispecie i principi di diritto che si possono enucleare dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 387/1999: si impone una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame e dell’art. 51 n. 4 c.p.c., con le modalità descritte dalla Corte Costituzionale e, per l’effetto, non si pone affatto la questione di costituzionalità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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