ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10243 - pubb. 01/07/2010.

.


Cassazione civile, sez. VI, 27 Marzo 2014. .

Appello - Inammissibilità ex articolo 348 per c.p.c. - Ordinanza-filtro - Pronunzia al di fuori dei casi previsti dalla legge per ragioni processuali - Ricorribilità per cassazione - Ammissibilità - Fattispecie.


E’ impugnabile con il ricorso per cassazione l'ordinanza di inammissibilità dell'appello di cui all’articolo 348 ter c.p.c. pronunciata al di fuori dei casi previsti dalla legge processuale per sanzionare la mancanza di specificità dell'impugnazione, e quindi per il riscontro di una questione pregiudiziale di diritto di carattere impediente attinente alla forma dell'atto di appello. (Nel caso di specie, l'ordinanza-filtro era stata pronunciata non per confermare una sentenza "giusta" e, quindi, per essere l'appello prima facie destituito di fondamento, ma allo scopo di decidere una questione la cui decisione avrebbe richiesto la piena e completa esplicazione del diritto di difesa e del contraddittorio costituita dalla mancanza di specificità dell'atto di appello ex articolo 342 c.p.c.). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)