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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10285 - pubb. 09/04/2014.

Filtro in appello, natura processuale dell'ordinanza di inammissibilità, non impugnabile per revocazione


Appello di Milano, 22 Gennaio 2014. Est. Carla Romana Raineri.

Inammissibilità dell'appello - Delibazione sommaria delle argomentazioni a fondamento del gravame - Valutazione di precedenti conformi - Esclusione di una ragionevole probabilità di accoglimento.

Inammissibilità dell'appello - Decisione della controversia nel merito - Esclusione - Sbarramento processuale - Ordinanza con contenuto squisitamente processuale - Rimedi esperibili - Impugnazione della sentenza di primo grado avanti alla corte di cassazione.

Inammissibilità dell'appello - Ordinanza di inammissibilità  ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. - Natura squisitamente processuale - Impugnazione per revocazione - Esclusione.


Gli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c., introdotti con la novella contenuta nella legge numero 134 del 2012, esigono che il giudice di appello, fuori dai casi in cui debba dichiarare con sentenza l'inammissibilità o improcedibilità dell'appello, prima di procedere alla trattazione della causa, sentite le parti, effettui una delibazione sommaria delle argomentazioni poste a fondamento del gravame. Ove all'esito di questo esame preliminare, avuto altresì riguardo a precedenti conformi, non ravvisi una "ragionevole probabilità" di accoglimento dell'impugnazione proposta, pronuncia ordinanza di inammissibilità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello emessa ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c. non risolve nel merito la controversia sui diritti soggettivi devoluta nel giudizio, ma opera un mero "sbarramento processuale" ed impedisce che il giudizio instaurato con l'atto di impugnazione prosegua il suo naturale curso fino alla sentenza. L'ordinanza di inammissibilità si caratterizza, pertanto, per un contenuto di natura squisitamente processuale, perché non definisce la lite "nel merito", ma si limita a negare la meritevolezza di siffatto giudizio, date le argomentazioni dell'appellante stimate inidonee a scalfire la decisione di primo grado, con la conseguenza, normativamente prevista (articolo 348 ter, comma 3, c.p.c.), che l'unico rimedio esperibile contro la sentenza appellata è costituito dall'impugnazione della sentenza di primo grado avanti alla corte di cassazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Poiché l'ordinanza di inammissibilità dell'appello emessa ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c. ha un contenuto ed un effetto di natura esclusivamente processuali (che si traducono in un mero giudizio di "non meritevolezza dell'appello") essa non può ritenersi assoggettabile al rimedio straordinario della revocazione ex articolo 395 c.p.c., il quale presuppone la erroneità del “decisum”, inteso come positiva statuizione sui diritti controversi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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