Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10391 - pubb. 09/05/2014

L’ordinanza che dichiara inammissibile l’appello, ex art. 348-bis c.p.c., non è ricorribile in Cassazione. E per il capo delle spese, la tutela è un’altra

Cassazione civile, sez. VI, 17 Aprile 2014, n. 8940. Est. Frasca.


Appello – Ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. (cd. filtro) – Ricorribilità in Cassazione – Esclusione – Capo relativo alle spese – Ricorribilità – Esclusione – Rimedi alternativi – Sussistenza.

Art. 348-bis c.p.c. – Applicabilità nei casi di manifesta infondatezza per ragioni di rito – Sussiste.



L’ordinanza ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c., sia quando è stata emessa in un caso consentito, sia quando è stata emessa al di fuori dei casi in cui l’ordinamento ne consente l’emissione (che si individuano in quelli esclusi dall’articolo 348 bis, comma 2, e in quello risultante a contrario dall’articolo 348 ter, comma 2), non e’ impugnabile con il ricorso per cassazione, ne’ in via ordinaria, ne’ in via straordinaria. L’ordinanza non è impugnabile per Cassazione nemmeno sotto il profilo delle spese processuali liquidate dal giudice. Sotto tale profilo il provvedimento di condanna nelle spese eccessivo, pur essendosi formato come titolo giudiziale, si può vedere riconosciuta una forza non dissimile e, dunque, non maggiore, rispetto a quella propria dei titoli esecutivi stragiudiziali e, dunque, si può ritenere – conforme a quanto ritenuto da Cass. n. 11370 del 2011 per le spese del cautelare – che una discussione sull’eccessività delle spese possa farsi in sede di opposizione ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., al precetto intimato sulla base dell’ordinanza o all’esecuzione sulla base di essa iniziata. Inoltre, nel caso di condanna per difetto a favore della parte vittoriosa, la sommarietà della decisione, sempre una volta che si sia definita la vicenda per mancato esercizio dell’impugnazione contro la sentenza in primo grado o per effetto della sua reiezione (in caso di accoglimento tutto torna in discussione), giustifica l’eventuale esercizio di un’azione a cognizione piena volta ad ottenere la condanna nella misura giusta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’articolo 348 bis, quando allude all’ipotesi in cui l’appello non ha ragionevole probabilità di essere accolto intende comprendervi sia il caso in cui esso sia tale per manifesta infondatezza nel merito, sia il caso in cui esso sia manifestamente infondato per una qualsiasi ragioni di rito, ivi comprese cause di inammissibilità o improcedibilità espressamente previste dalla legge aliunde. L’inciso fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, infatti, allude all’ipotesi in cui il giudice dell’appello abbia dato corso alla trattazione dell’appello in via normale e non abbia rilevato la mancanza di ragionevole probabilità dell’appello di essere accolto in limine litis all’udienza di cui all’articolo 350 c.p.c., come gli impone l’articolo 348 ter c.p.c.. In tal caso detto inciso impone al giudice dell’appello di decidere con il procedimento di decisione normale e, dunque, con le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, impedendo una regressione del procedimento all’ipotesi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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