Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10447 - pubb. 21/05/2014

Contratto di mutuo, caratteri e sua conclusione. Titoli esecutivi stragiudiziali e verifica dei presupposti per la loro azionabilità

Tribunale Torre Annunziata, 03 Maggio 2013. Est. Valentina Vitulano.


Contratto di mutuo – Natura – Modalità di perfezionamento – Conseguenze.

Titolo esecutivo – Titoli stragiudizali – Requisiti – Verifica officiosa del giudice –  Integrazione extratestuale – Insussistenza – Conseguenze.



Stante la natura reale del contratto di mutuo, ai fini del suo perfezionamento deve ritenersi necessario ed, al tempo stesso, anche sufficiente, che il mutuante permetta al mutuatario di entrare nella giuridica disponibilità della somma di denaro, in quanto con l'uscita di essa dal patrimonio del primo ed il correlato ingresso in quello del secondo, la fattispecie deve ritenersi perfezionata, e tale effetto può dirsi raggiungo anche attraverso modalità sostitutive della materiale consegna della somma al mutuatario, quali ad esempio il versamento diretto della stessa ad un terzo, per realizzare un interesse del mutuante. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)

Allorquando da una scrittura privata autentica nella sottoscrizione, azionata esecutivamente, con cui le parti hanno inteso documentare la concessione di una somma a titolo di mutuo ed il correlato obbligo di restituzione a carico del mutuatario, non possa dirsi dimostrata l'attuale esistenza del diritto, per il mutuante, di ottenere la restituzione della somma, poiché dal complessivo contesto contrattuale emerge invece una diversa volontà, volta a ritardare l'effettivo perfezionamento dell'accordo, detta scrittura non può considerarsi valido titolo esecutivo, in quanto il diritto che essa documenta non appare assistito dagli indispensabili requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, per cui, ove non venga fornita, nei modi previsti dall'art. 474 c.p.c., da parte del procedente, prova dell'effettivo verificarsi di uno di quegli eventi cui le parti hanno inteso subordinare il perfezionamento della fattispecie, tanto impedisce la prosecuzione dell'esecuzione avviata sulla scorta di esso, la cui sorte è l'improcedibilità. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Gianluca Cascella


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