Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10572 - pubb. 11/06/2014

Condanna al pagamento di interessi e conseguenze delle mancata determinazione della loro natura e della misura

Cassazione civile, 27 Maggio 2014. .


Procura alle liti rilasciata all'estero - Condizioni di validità

Condanna al pagamento di interessi - Mancata determinazione della natura e della misura - Costituisce violazione del principio di effettività del diritto comunitario



Per il disposto dell'art. 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci, occorrendo, però, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)

Una sentenza di condanna al pagamento di interessi, dei quali sia nota la decorrenza, ma non la natura e la misura, si pone in contrasto con il principio di effettività del diritto comunitario, in quanto si pone in contrasto con l'articolo 49 del Regolamento (CE) 44/2001. [Tale articolo, cui corrisponde (con lieve modifiche formali) l'articolo 55 del regolamento 1215/2012 che entrerà in vigore il 10 gennaio 2015, prescrive che "le decisioni straniere che applicano una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se la misura di quest'ultima e stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro di origine". Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato che la sentenza della Corte d'Appello di Torino che condannava una società belga al pagamento della somma di euro 72.000 "con gli interessi dall'8.11.2002 al saldo effettivo" non avrebbe potuto essere eseguita in Belgio]. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Dialti – Studio Legale Associato a Watson, Farley & Williams


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