Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10940 - pubb. 24/07/2014

Revoca del concordato, controllo sulla veridicità dei dati e sindacato sulla stima degli elementi patrimoniali effettuata dal professionista

Cassazione civile, sez. I, 31 Gennaio 2014, n. 2130. Est. Di Amato.


Concordato preventivo - Provvedimenti immediati - Dichiarazione di fallimento - Proposta di concordato preventivo presentata nel corso di procedimento prefallimentare - Sub procedimento per la revoca del concordato - Decreto di convocazione delle parti - Avvertimento circa la possibile dichiarazione di fallimento - Necessità - Esclusione - Fondamento

Concordato preventivo - Ammissione - Condizioni - Controllo del tribunale - Veridicità dei dati aziendali - Controllo sull'attendibilità delle scritture contabili - Esclusione - Documenti allegati al ricorso - Rilevanza - Sindacato giudiziale sulla stima degli elementi patrimoniali - Limiti

Concordato preventivo - Ammissione - Condizioni - Revoca - Impossibilità di determinare l'esatta stima delle giacenze - Pretesa irrilevanza in ragione della proposta irrevocabile di acquisto da parte di un terzo - Insussistenza - Fondamento



Nel caso di proposta di concordato preventivo presentata nel corso di un procedimento prefallimentare, con conseguente riunione dei due procedimenti, non è necessario che il decreto di convocazione delle parti, emesso dal tribunale ai fini dell'instaurazione del sub procedimento di revoca del concordato, rechi l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 15, quarto comma, legge fall., atteso che, da un lato, il rinvio contenuto nell'art. 173, secondo comma, legge fall. alla menzionata norma deve intendersi nei limiti della compatibilità e, dall'altro, in siffatta ipotesi, il contraddittorio tra creditore istante e debitore si è già instaurato ed il debitore è già a conoscenza che, in caso di convocazione ex art. 173 legge fall., l'accertamento del tribunale e, correlativamente, l'ambito della sua difesa attengono ad una fattispecie più complessa di quella della sola revocabilità dell'ammissione al concordato, rappresentando la revoca uno dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. (massima ufficiale)

Nella valutazione delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato preventivo, qualunque sia la sede in cui avvenga (ammissione ex art. 162, secondo comma; revoca ex art. 173, terzo comma; omologazione ex art. 180, terzo comma, legge fall.), al tribunale non è consentito il controllo sulla regolarità ed attendibilità delle scritture contabili, ma è permesso il sindacato sulla veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso (art. 161, secondo comma, lett. a, b, c, e d, legge fall.), sotto il profilo della loro effettiva consistenza materiale e giuridica, al fine di consentire ai creditori di valutare, sulla base di dati reali, la convenienza della proposta e la stessa fattibilità del piano. Resta, invece, precluso ogni sindacato sulla stima del valore degli elementi patrimoniali effettuata dal professionista attestatore, salvo il caso di incongruenza o illogicità della motivazione. (massima ufficiale)

Ai fini della revoca di un concordato preventivo con cessione dei beni, l'esistenza di un'offerta irrevocabile di acquisto formulata da un terzo non rende irrilevante l'impossibilità, accertata dal tribunale, di determinare l'effettiva consistenza delle giacenze dell'impresa in concordato, atteso che, in caso d'inadempimento del terzo, la cui evenienza rientra tra gli elementi rimessi alla valutazione dei creditori, questi ultimi resterebbero cessionari di beni sulla cui veritiera consistenza non sarebbero stati informati. (massima ufficiale)


Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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