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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11312 - pubb. 02/10/2014.

Consulenza tecnica preventiva per la composizione della lite, presupposti e limiti di ammissibilità


Tribunale di Parma, 22 Settembre 2014. .

Consulenza tecnica ai fini della composizione della lite - Presupposti - Idoneità delle indagini tecniche a comporre la lite - Controversia in ordine all’effettiva sussistenza dell’obbligazione o sulla individuazione del soggetto obbligato - Inammissibilità

Consulenza tecnica ai fini della composizione della lite - Contestazioni circa l’an della pretesa - Acquisizione di elementi tecnici risolutivi - Ammissibilità


Presupposto per l’applicabilità dell’istituto previsto dall’articolo 696 bis c.p.c. è che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che in sede di processo di cognizione può costituire oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale, secondo le intenzioni dichiarate dalle parti, appare probabile che esse si concilieranno, non residuando, con valutazione da compiersi in concreto ex ante, altre questioni controversie. Il ricorso ex articolo 696 bis c.p.c. non è, pertanto, ammissibile laddove le parti controvertendo sulla effettiva sussistenza dell’obbligazione o sulla individuazione del soggetto ad essa tenuto, condizionino la decisione della causa di merito alla soluzione di questioni giuridiche complesse o all’accertamento di fatti estranei all’ambito di indagini di natura tecnica. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
 
La consulenza di cui all’articolo 696 bis c.p.c. può essere disposta anche a fronte di contestazioni circa l’an della pretesa a condizione che la stessa sia comunque volta ad acquisire elementi tecnici di fatto risolutivi ai fini non solo della quantificazione ma altresì dell’accertamento del credito derivante dalla inesatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Isabella Grassi


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