Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1144 - pubb. 11/03/2008

Sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. e gravi motivi

Tribunale Torino, 10 Dicembre 2007. Est. Di Capua.


Procedimento per ingiunzione – Istanza di sospensione della provvisoria esecuzione – Gravi motivi – Natura.



I “gravi motivi” che, ai sensi dell’art. 649 c.p.c. consentono al giudice dell’opposizione di sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell’art. 642 c.p.c. possano attenere al periculum, qualora si ritenga che l’esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell’opposizione oppure, a prescindere dalla sussistenza di tale presupposto, alla probabile fondatezza dell’opposizione e finanche alla legittimità della concessione del decreto o della provvisoria esecutività dello stesso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 649 c.p.c.


omissis

ORDINANZA

-I-

-Letta l’istanza di parte attrice-opponente intesa ad ottenere la revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e lette le osservazioni di parte convenuta-opposta;

 

-ritenuto che la predetta istanza di parte attrice-opponente debba essere qualificata come di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c.;

 

-rilevato, quanto alla richiesta di sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, che l’art. 649 c.p.c. stabilisce che “il giudice istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell’art. 642 c.p.c.”;

 

-ritenuto che i “gravi motivi”  possano attenere al periculum, qualora si ritenga che l’esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell’opposizione oppure, a prescindere dalla sussistenza di tale presupposto, alla probabile fondatezza dell’opposizione e finanche alla legittimità della concessione del decreto o della provvisoria esecutività dello stesso (cfr. in tal senso: Tribunale Parma, 11 marzo 2004 in Giur. it. 2004, 2321;  Pretura Termini Imerese, 03 dicembre 1996 in Giur. it. 1998, 54;   Tribunale Piacenza, 03 ottobre 1994 in Foro it. 1995, I, 675;  Cass. civile , sez. lav., 08 febbraio 1992, n. 1410 in Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 2;  Pretura Roma, 06 dicembre 1982 in Dir. lav. 1983, II,138);

 

-ritenuto che, nel caso di specie, sussistano i gravi motivi richiesti dall’art. 649 c.p.c. per la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto della probabile fondatezza dell’opposizione, desumibile dalle eccezioni proposte da parte attrice-opponente e dalla documentazione prodotta da quest’ultima e considerato, in particolare, che:

·       il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto ed ottenuto dal CONDOMINIO DI VIA P.A. N. 11 nei confronti della società opponente O. COSTRUZIONI S.P.A., per la mancata corresponsione della seconda e terza rata del riparto preventivo spese di gestione ordinaria del Condominio, approvato con delibera in data 28.02.2006, nonché per la mancata corresponsione della quota di spoese straordinarie approvate con delibera in data 29.06.2006;

·       senonché, parte attrice-opponente ha documentalmente provato di aver venduto a tale società S. S.r.l. la piena proprietà di una porzione immobiliare facente parte del CONDOMINIO DI VIA P.A. N. 11, in  forza di scrittura privata autenticata dal Notaio F.P. in data 05 giugno 2002, rep. n. 34515 racc. n. 15674 (cfr. doc. 1 di parte attrice-opponente);

·       conseguentemente, alla società opponente O. COSTRUZIONI S.P.A. sono state erroneamente imputate anche le spese relative ai millesimi di comproprietà dell’unità immobiliare di proprietà della S. S.r.l.;

·       sul punto, deve condividersi l’orientamento della Cassazione secondo cui, in tema di ripartizione delle spese condominiali, è passivamente legittimato rispetto all’azione giudiziaria per il recupero della quota di competenza il vero proprietario della porzione immobiliare e non anche colui che si sia comportato nei rapporti con i terzi come condomino senza esserlo, difettando nei rapporti tra il condominio e i singoli partecipanti ad esso le condizioni per l’operatività del principio dell’apparenza del diritto, strumentale essenzialmente all’esigenza di tutela dei terzi in buona fede (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 03 aprile 2001, n. 4866 in Giust. civ. Mass. 2001,679;   in senso conforme: cfr. Cass. 19 aprile 2000 n. 5122 in Riv. giur. edil. 2000, I, 1049;  cfr. anche Cass. civile , sez. II, 31 marzo 2006, n. 7629 in Giust. civ. Mass. 2006, 3: “Nelle controversie da decidere secondo equità, ai sensi dell’art. 113 comma 2 c.p.c., il Giudice di Pace viola l’obbligo di osservare i principi informatori del regime della proprietà e del Condominio (a seguito della sentenza della Corte cost. n. 206 del 2004) qualora - in materia di azioni per il recupero delle spese condominiali - assuma, nell’individuazione del soggetto tenuto a soddisfare una obbligazione ‘propter rem’, come principio generale dell’ordinamento quello dell’apparenza del diritto: istituto questo, che è di natura sostanziale e non processuale, ha - per la sua innegabile specificità e peculiarità - una portata limitata, non essendo applicabile a quelle fattispecie che nella legge trovano una compiuta disciplina, come appunto nel caso dei rapporti fra condomino e condominio, che non è terzo ma parte del rapporto”).

-II-

-ritenute inammissibili e/o irrilevanti le prove per interrogatorio formale e testi dedotte da parte attrice-opponente in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c., datata 26.10.2007, vertendo:

·       il capo 1) su circostanza documentalmente provata;

·       il capo 2) su circostanza documentalmente provata;

·       il capo 3) su circostanza generica e da provarsi documentalmente;

·       il capo 4) su circostanza negativa;

·       il capo 5) su circostanza valutativa e oggetto di prova documentale;

-ritenute irrilevanti le prove in materia contraria dedotte da controparte, non essendo state ammesse le predette prove in  materia diretta ;

-ritenuto che, essendo la causa matura per la decisione, si debbano invitare le parti a precisare le conclusioni, ai sensi dell’art. 187, 1° comma, c.p.c.;

 

P.Q.M.

S O S P E N D E

l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 1320/07 datato 06.02.2007 depositato in data 08.02.2007.

N ON   A M M E T T E

le prove dedotte dalle parti

I N V I T A

le parti a precisare davanti a sé le conclusioni e

F I S S A

a tale fine udienza avanti a sé in data Venerdì 20 giugno 2008 ore 10,00.

A U T O R I Z Z A

il ritiro dei fascicoli di parte.

M A N D A

alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Torino, lì 07.12.2007.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Dott. Edoardo DI CAPUA

DEPOSITATA IN DATA 10.12.2007


Testo Integrale