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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11738 - pubb. 09/12/2014.

Reclamo ex art. 183 l.f.: decorrenza del termine e disciplina applicabile


Appello di Venezia, 02 Dicembre 2014. Est. Santoro.

Concordato preventivo – Decreto di omologazione – Reclamo – Termine dell’art. 18 l.f. – Applicabilità – Fondamento

Concordato preventivo – Reclamo ex art. 183 l.f. – Proposto da soggetto interessato, diverso dal debitore, avverso il decreto che omologa il concordato preventivo – Decorrenza del termine – Mancanza di espressa previsione da parte dell’art. 183 l.f. – Dall’iscrizione nel registro delle imprese


Al reclamo ex art. 183 l.f., proposto da un interessato diverso dal debitore, anche nell’ipotesi d’impugnazione del provvedimento di omologazione del concordato si applica la disciplina dell’art. 18 l.f, in quanto la circostanza che con lo stesso reclamo, proponibile avverso il decreto che non omologa il concordato preventivo, possa essere impugnata anche la eventuale dichiarazione di fallimento, impone, per una lettura costituzionalmente orientata della norma, di reputare applicabile il medesimo termine previsto dall’art. 18 l.f.. (Carlo Trentini) (riproduzione riservata)

Il termine per le proposizione del reclamo ex art. 183 l.f. proposto da un interessato diverso dal debitore, anche nell’ipotesi d’impugnazione del provvedimento di omologazione del concordato, decorre dalla data dell’iscrizione nel registro delle imprese. (Carlo Trentini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Carlo Trentini


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