Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12068 - pubb. 16/02/2015

La mancata registrazione della sentenza notificata non impedisce il decorso del termine breve per impugnare nei confronti del destinatario

Cassazione civile, sez. I, 13 Febbraio 2015, n. 2950. Est. Di Palma.


Processo civile - Impugnazione - Decorso del termine breve - Notificazione della sentenza - Necessaria previa registrazione - Esclusione



In ordine alla questione se la mancata registrazione della sentenza soggetta a impugnazione incida o meno sulla idoneità della notificazione della stessa sentenza non registrata ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione di cui al combinato disposto degli articoli 325 e 326, primo comma, c.p.c. deve ribadirsi che:
a) con la recente sentenza n. 14393 del 2102 - che costituisce precedente specifico in riferimento alla questione posta dal ricorso in esame -, è stato enunciato il principio di diritto, conforme alla menzionata giurisprudenza costituzionale, per cui, ai sensi dell'art. 66 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la mancata registrazione della sentenza notificata non impedisce il decorso del termine breve per impugnare nei confronti del destinatario, in quanto l'interpretazione contraria, subordinando la decorrenza del termine alle disponibilità economiche della parte vittoriosa, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti in situazioni identiche, e si porrebbe in contrasto anche con l'art. 6, prf. 1, della CEDU e con l'art. 111, primo comma, Cost., volti ad assicurare la ragionevole durata del processo;
b) tale specifico principio di diritto è, in realtà, conforme anche al diritto vivente formatosi in altri ambiti processuali: infatti, le Sezioni Unite hanno più volte affermato che, in base alla disciplina contenuta nell'art. 8 della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (cfr. art. 1), e nell'art. 2 della tabella parimenti allegata tale decreto (cfr. art. 7), non sussiste più l'obbligo di registrazione per tutte le sentenze civili e, anche per quelle per le quali esso è previsto, il cancelliere è tenuto a rilasciarne copia prima della registrazione, se ciò è necessario ai fini della prosecuzione del giudizio, con la conseguenza che, alla luce di siffatta esegesi della predetta normativa in senso correttivo ed evolutivo rispetto a quella in precedenza adottata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, ma pur sempre compatibile con il relativo dato letterale, in tema di impugnazione delle sentenze emesse dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado, una volta avvenuta la comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, la successiva notificazione della copia integrale del dispositivo fa comunque decorrere, indipendentemente dalla registrazione della sentenza, il termine breve di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 202 del R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, rilevando il compimento della registrazione, ove dovuta, esclusivamente a fini fiscali (sentenze nn. 7607 del 2010, 15144 e 24413 del 2011). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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