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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1284 - pubb. 10/07/2008.

La consulenza tecnica a fini conciliativi non ha natura cautelare


Tribunale di Mantova, 03 Luglio 2008. Pres., est. Bernardi.

Processo civile – Consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite – Natura cautelare – Esclusione – Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. – Inammissibilità.


E’ inammissibile il reclamo proposto ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento che rigetta l’istanza di ammissione di consulenza tecnica preventiva richiesta ex art. 696 bis c.p.c. difettando a siffatto procedimento la natura cautelare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 669terdecies c.p.c.

Massimario, art. 696bis c.p.c.

Il Tribunale di Mantova,

riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Mauro Bernardi             Presidente Rel.

dott.  Laura De Simone         Giudice

dott. Vittorio Aliprandi         Giudice

 

letto il reclamo proposto ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento emesso  in data 23-5-2008 con il quale è stato rigettato il ricorso promosso ex art. 696 bis c.p.c. da Q. L. volto ad ottenere la nomina di un consulente “al fine di verificare se, alla luce della sentenza n. 346/2006 emessa da questo stesso tribunale, risulta che Q. L. ha o meno versato somme a Cariplo in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto in base al decreto ingiuntivo n. 13329 del 23-10-1985; e, in caso affermativo, per determinare l’importo di denaro versato in eccedenza”;

rilevato che il giudice adito aveva respinto il ricorso alla stregua della considerazione secondo cui la domanda di restituzione di interessi corrisposti alla banca sarebbe infondata atteso che, nel rapporto in questione, sarebbe intervenuto il giudicato e che la procedura esecutiva immobiliare si sarebbe estinta con conseguente cessazione della materia del contendere;

rilevato che l’istante ha sostenuto, in rito, l’ammissibilità del proposto reclamo alla stregua dei principi evincibili dalla recente sentenza della Corte Costituzionale  n. 144 del 16-5-2008 in tema di accertamento tecnico preventivo ed ha contestato, nel merito, la correttezza della decisione assunta negando che in ordine alla pretesa fatta valere sia intervenuto il giudicato, deducendo che nulla osta a che la ricorrente possa agire in ripetizione onde ottenere quanto versato in forza di clausole contrattuali nulle ed infine richiamando il principio giurisprudenziale secondo cui l’estinzione dell’esecuzione non estingue di per sé il procedimento di opposizione alla stessa (v. Cass. 16-11-2005 n. 23084);

osservato che il resistente ha chiesto che il reclamo venga dichiarato inammissibile;  

ritenuto che, secondo il maggioritario orientamento espresso dalla dottrina e pienamente condiviso da questo collegio, il procedimento disciplinato dall’art. 696 bis c.p.c. costituisce un procedimento diretto a favorire la conciliazione della controversia e, comunque, a consentire alle parti di precostituire una prova al di fuori del processo di merito prescindendo dalla ricorrenza del presupposto  del periculum (mentre l’art. 696 I co. c.p.c. fa espresso riferimento all’urgenza il primo comma dell’art. 696 bis c.p.c. prevede infatti che lo strumento ivi disciplinato possa essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’art. 696 c.p.c.) sicché ad esso difetta la natura cautelare;

ritenuto che il reclamo disciplinato dagli artt. 669 terdecies e quaterdecies c.p.c. è accordato unicamente quale rimedio nei confronti di provvedimenti cautelari come si evince dal dato letterale di tali disposizioni e che la reclamabilità del provvedimento reiettivo dell’istanza di cui all’art. 696 c.p.c. è stata affermata dalla Corte Costituzionale con la ricordata sentenza sul presupposto dell’esplicito riconoscimento della natura cautelare della domanda di istruzione preventiva proposta ai sensi di tale norma sicché il principio espresso in tale decisione non può essere esteso all’istituto in esame;

rilevato inoltre che l’ordinamento non prevede uno specifico rimedio avverso il provvedimento del rigetto dell’istanza formulata ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. e che d’altro canto è ricorrente l’affermazione da parte della giurisprudenza costituzionale della non necessaria previsione di un doppio grado di merito per la realizzazione del diritto di difesa che, nella fattispecie in esame (in cui peraltro nessun profilo d’urgenza viene evidenziato), resterebbe del tutto impregiudicato;

ritenuto pertanto che il reclamo sia inammissibile conseguendone che le spese della presente fase debbono far carico a parte reclamante;

P.T.M.

dichiara inammissibile il reclamo e condanna la reclamante a rifondere alla banca resistente le spese della presente fase liquidate in complessivi € 750,00 di cui € 500,00 per onorari ed € 250,00 per diritti, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 14 T.P., IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Mantova, li 3-7-2008.