Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12866 - pubb. 22/06/2015

Domanda costitutiva e domanda dichiarativa, mutatio libelli ed emendatio libelli

Cassazione Sez. Un. Civili, 15 Giugno 2015, n. 12310. Est. Di Iasi.


Modificazione della domanda – Poteri delle parti – Mutatio libelli ed emendatio libelli – Petitum e causa petendi – Principio di concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale



La modificazione della domanda, ammessa ex art. 183 cod. proc. civ., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa, ovvero il petitum o la causa petendi, sempre a condizione che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale già dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali.
È pertanto ammissibile la modifica, nella memoria ex art. 183, c.p.c., dell’originaria domanda formulata ex art. 2932, c.c. in quella di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo (con tale decisione la S.C. ha ribaltato il principio enunciato da un precedente orientamento delle SS.UU., cristallizzato nella sentenza n. 1731 del 1996, che avevano invece composto il contrasto giurisprudenziale sul punto in senso negativo, statuendo che la domanda di accertamento del trasferimento – in luogo della originaria domanda costitutiva ex art. 2932, c.c. – dovesse considerarsi una mutatio libelli esclusa dalle disposizioni processuali e dunque non una semplice emendatio libelli).
Tale modificazione (ammessa) non può ridursi ad una mera precisazione della domanda o diversa qualificazione giuridica del fatto costituivo del diritto ma deve consistere - sempre nell’alveo della medesima vicenda sostanziale dedotta o, comunque, collegata e connessa - in una messa a fuoco dei propri interessi e dei propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale, e dunque della domanda, nel rispetto dei tempi processuali (ragionevole durata del processo) e della difesa della controparte.
La domanda risultante dalla modificazione non si aggiunge alla domanda iniziale ma la sostituisce realizzando la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale, nel rispetto dell’economia processuale e della ragionevole durata del processo (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 12310 del 15 giugno 2015). (Marco Mariano) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Marco Mariano


Il testo integrale


 


Testo Integrale