Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12899 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Milano, 17 Febbraio 2015. .


Consulenza tecnica preventiva finalizzata alla conciliazione della lite – Art. 696-bis c.p.c. – Obbligo della preventiva mediazione obbligatoria – Esclusione



Anche ove venga richiesta in previsione di una delle controversie soggette alla cd mediazione obbligatoria ex D.Lvo 28/2010, l’istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c. non richiede il previo esperimento del procedimento di mediazione stragiudiziale, che va eventualmente attivato prima dell’introduzione del successivo giudizio di merito; diversi sono i presupposti e le finalità della mediazione ex D.Lvo 28/2010 rispetto al procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c. che si svolge davanti al giudice ed è finalizzato alla formazione (attraverso la consulenza tecnica) di un mezzo di prova utile all’accertamento e alla determinazione di un preteso diritto di credito - derivante dall’inadempimento (o dall’inesatto adempimento) di obbligazioni contrattuali o da un fatto illecito allegato – e ciascuna parte può poi eventualmente utilizzare nel successivo giudizio di merito (rispetto al quale il procedimento di istruzione preventiva risulta quindi strumentale) qualora il procedimento di istruzione preventiva non si concluda con la conciliazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)