Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13138 - pubb. 27/07/2015

La rilevazione del TEGM, condotta esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi, non consente il raffronto del tasso soglia con quello applicato agli interessi di mora

Tribunale Vibo Valentia, 22 Luglio 2015. Est. Emanuela Rizzi.


Contratto di mutuo – Usura bancaria – Verifica superamento soglie – Cumulo interessi corrispettivi e moratori – Esclusione

Contratto di mutuo – Usura bancaria – Verifica superamento soglie – Cumulo interessi corrispettivi e moratori – Esclusione

Contratto di mutuo – Usura bancaria – Verifica superamento soglie – Interessi moratori – Impossibilità di confronto con il tasso soglia



Gli arresti della Suprema Corte nelle sentenze n. 350/2013 e n. 5324/2003 non consentono di sommare al tasso degli interessi corrispettivi il tasso degli interessi moratori, al fine di verificarne la legittimità o meno sul piano dell’usura, ma si limitano a evidenziare come il controllo dell’usurarietà degli interessi debba operare non solo con riferimento agli interessi corrispettivi, ma anche per gli interessi moratori. (Paolo Maria Tosi) (riproduzione riservata)

Deve escludersi la possibilità di procedere a una sommatoria dei tassi di interesse pattuiti ma va ulteriormente precisato come allo stato non si possa neppure procedere a una valutazione del carattere usurario o meno degli interessi di mora mediante un loro raffronto con il tasso soglia. (Paolo Maria Tosi) (riproduzione riservata)

Il fatto che il TEGM, e conseguentemente il Tasso Soglia che dal primo dipende, siano determinati in forza di rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi (oltre alle spese, commissioni e oneri accessori all’erogazione del credito), porta a concludere come non si possa pretendere di confrontare la pattuizione relativa agli interessi di mora con il Tasso Soglia così determinato, al fine di accertare se i primi siano o meno usurari. La tesi relativa all’impossibilità di raffrontare il tasso di interesse moratorio con il Tasso Soglia ai fini di verificarne l’usurarietà, oggi appare ulteriormente confortata dal D.L. 132/2014 convertito con la Legge 10 novembre 2014 n. 162. (Paolo Maria Tosi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Paolo Maria Tosi


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