Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13142 - pubb. 29/07/2015

Clausola derogativa della competenza per territorio e revisioni delle circoscrizioni. Clausole vessatorie e specifica approvazione

Cassazione civile, sez. VI, 09 Luglio 2015, n. 14390. Est. Manna.


Clausola di deroga alla competenza territoriale – Accorpamento di sedi giudiziarie – Determinazione del foro competente – Clausole vessatorie – Necessità della doppia sottoscrizione – Richiamo indistinto di tutte le clausole – Necessità di individuabilità specifica – Tutela del contraente debole



La clausola negoziale che introduce una deroga alla competenza per territorio ha la funzione di designare l’ufficio giudiziario di maggior prossimità per una delle parti. Tale designazione avviene attraverso un “rinvio mobile di tipo esterno” alle norme dell’ordinamento giudiziario che fissano la sede e le articolazioni territoriali del foro prescelto. Pertanto, la soppressione dell’ufficio giudiziario individuato convenzionalmente in deroga a quello astrattamente competente, in assenza di qualsivoglia contraria volontà espressa dalle parti del contratto in questione, non rende inefficace la clausola ma riferisce la competenza prorogata a favore dell’ufficio che abbia accorpato quello soppresso.
In tema di clausole particolarmente onerose (o, secondo taluno, vessatorie), si configura richiamo cumulativo che non soddisfa il requisito della specificità della sottoscrizione delle clausole non solo quando esso sia riferito a tutte le condizioni generali del contratto ma anche quando, prima della sottoscrizione, siano indistintamente richiamate più clausole del contratto per adesione, di cui solo una sia vessatoria.
Ciò perché neppure in tal caso è garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa tra le altre richiamate, resa non facilmente conoscibile dal predisponente proprio perché confusa tra le altre.
Le clausole vessatorie vanno tenute distinte dalle altre condizioni generali e dalle clausole che non sono vessatorie e devono essere indicate in maniera specifica ed idonea (quanto meno col numero la lettera che le contraddistingue o con la riassuntiva enunciazione del loro contenuto) a suscitare e richiamare l’attenzione del sottoscrittore (Cass. n. 4452/06). (Marco Mariano) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Marco Mariano


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