Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1318/2008p - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Torino, 11 Marzo 2008, n. 0. .


Opposizione a decreto ingiuntivo – Cessazione della materia del contendere successiva alla notifica del decreto – Revoca del decreto – Necessità.



Posto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all’accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, si deve ritenere che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse - travolga necessariamente anche la pronunzia resa nella fase monitoria, con la conseguenza il decreto deve essere revocato. (edc)