Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1323 - pubb. 17/09/2008

Inammissibile l'accertamento preventivo per la conciliazione della lite su questioni controverse

Tribunale Mantova, 04 Settembre 2008. Est. Bernardi.


Consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis cod. proc. civ. ai fini della composizione della lite – Condizioni di ammissibilità.



Non può nominarsi un consulente tecnico ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. al fine di demandargli la soluzione di questioni giuridiche controverse fra le parti e che richiedono invece l’espletamento di una istruttoria da svolgersi con le forme e le garanzie di un procedimento ordinario di cognizione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 696bis c.p.c.


Il Giudice Istruttore,

sentite le parti così provvede:

letto il ricorso depositato da F. B. s.n.c.;

rilevato che con esso si chiede, ex art. 696 bis c.p.c., che venga disposto accertamento tecnico preventivo, ai fini della composizione della lite, diretto a verificare lo stato e le condizioni attuali dell’immobile di proprietà della società ricorrente ubicato in S., via XXV Aprile n. 90 e meglio descritto in ricorso, i danni che si sarebbero verificati (attesa la denunciata esistenza di estese formazioni di muffe) e l’importo dei costi necessari per i ripristini;

rilevato che la difesa della società resistente ha dedotto l’inammissibilità dell’istanza e contestato in fatto ed in diritto l’assunto di parte ricorrente negando ogni responsabilità relativamente ai vizi lamentati ed eccependo altresì la prescrizione dell’azione;

ritenuto che non può nominarsi un consulente tecnico ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. al quale demandare la soluzione di questioni giuridiche controverse fra le parti e che richiedono invece l’espletamento di una istruttoria svolta con le forme e le garanzie di un procedimento ordinario di cognizione sicché tale istanza deve considerarsi inammissibile;

rilevato peraltro che la difesa dell’istante, nel corso dell’udienza di comparizione, adeguatamente evidenziando le ragioni di urgenza di un immediato intervento ha chiesto, in via subordinata, che, per le medesime ragioni esplicitate in ricorso, venga disposto un accertamento tecnico preventivo, richiesta al cui ingresso la resistente non si è opposta;

considerato che, alla stregua delle deduzioni e delle allegazioni delle parti, sussistono i presupposti di legge per provvedere ai sensi dell’art. 696 c.p.c. non apparendo ictu oculi infondata nel merito la pretesa azionata;

p.t.m.

dichiara inammissibile l’istanza ex art. 696 bis c.p.c.;

ritenuta la necessità dispone, ex art. 696 c.p.c., accertamento tecnico preventivo sul seguente quesito:

letti gli atti, effettuati gli opportuni rilievi anche fotografici, verifichi il consulente se sussistano i difetti evidenziati in ricorso indicandone le possibili cause e specificando, in caso di positivo accertamento, se e come sia possibile eliminarli indicando i costi a tal fine necessari.

Mantova, li 4-9-2008.

Il Giudice

dott. Mauro Bernardi


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