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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13517 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 02 Ottobre 2015. .

Concordato preventivo - Acconti sul compenso del commissario giudiziale - Provvedimenti di natura definitiva - Esclusione - Impugnazione mediante revocazione - Inammissibilità


I decreti con i quali il tribunale provvede al riconoscimento di acconti sul compenso dovuto al commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo, in quanto destinati ad essere sostituiti dalla liquidazione finale, non hanno natura definitiva e non sono qualificabili come sentenze in senso sostanziale; detti provvedimenti non possono, pertanto, essere impugnati con lo strumento della revocazione di cui all'art. 397 c.p.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)