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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13521 - pubb. 19/10/2015.

Pignoramento di autoveicoli per il caso di loro mancata conse‎gna all'IVG da parte dell'esecutato


Tribunale di Mantova, 13 Ottobre 2015. Est. Bulgarelli.

Processo di esecuzione - Pignoramento di autoveicoli - Mancata consegna all'IVG - Conseguenze


Quando il debitore esecutato, custode ex art. 521 bis c.p.c., non ottemperi ai suoi obblighi non consegnando gli autoveicoli pignorati al locale Istituto di vendite giudiziarie il giudice può: a) comminargli ex art. 67, comma 1, c.p.c. una pena pecuniaria da euro 250,00 fino a euro 500,00 (fatta salva la sua responsabilità penale e la possibilità che egli sia chiamato a rispondere del risarcimento dei danni provocati al procedente)‎; b) disporre la sostituzione del custode ai sensi dell’art. 521, comma 5, c.p.c.; c) affidare all’I.V.G. l’incarico di stimare i beni pignorati, riservandosi in merito alla fissazione di udienza per la successiva vendita.

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