Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13681 - pubb. 16/11/2015

Profili di ammissibilità e inammissibilità del procedimento di consulenza tecnica preventiva disciplinato dall’art. 696-bis c.p.c.

Tribunale Macerata, 12 Novembre 2015. Est. Germana Russo.


Consulenza tecnica preventiva – Caratteristiche e presupposti del procedimento – Profili di inammissibilità

Consulenza tecnica preventiva – Funzione – Esistenza di questioni controverse tra le parti – Inammissibilità



Il procedimento disciplinato dall’art. 696 bis c.p.c. è strumentale e finalizzato alla proposizione di un’azione di cognizione volta all’accertamento di un diritto di credito di natura risarcitoria ed alla condanna dell’autore dell’illecito, contrattuale o extracontrattuale, al relativo pagamento, con la conseguenza che fin dal momento della proposizione del ricorso deve sussistere il fumus di fondatezza dell’an della pretesa che la parte ricorrente preannuncia di far valere in sede di cognizione ordinaria e, quindi, il giudice non può disporre la consulenza ove ragioni di diritto o carenze probatorie inducano a ritenere verosimile che, in sede di merito, l’accertamento si rivelerà inutile, in quanto funzionale ad una domanda probabilmente infondata. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Lo strumento processuale della consulenza tecnica preventiva è destinato a dirimere l’unica o le uniche questioni tecniche controverse tra le parti, quando tutti gli altri elementi costitutivi della posizione di diritto soggettivo vantata da una parte nei confronti dell’altra siano pacifici, cosicché, accertati gli aspetti tecnici, la controversia tra le parti venga integralmente a cessare, con la conseguenza che la consulenza non può essere ammessa quando il giudice, al fine di disporre il chiesto accertamento, debba decidere questioni di diritto obiettivamente controverse, ovvero questioni preliminari di rito o di merito che inducano verosimilmente a ritenere che, nel giudizio di cognizione, l’accertamento tecnico non verrà disposto. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Mainetti


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