Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13833 - pubb. 11/12/2015

Cessione del quinto, delegazione di pagamento, estinzione anticipata e risarcimento del danno

Tribunale Parma, 27 Novembre 2015. Est. Angela Chiari.


Mutuo e finanziamento in genere – Finanziamento con cessione del quinto dello stipendio – Finanziamento con delegazione irrevocabile di pagamento – Estinzione anticipata – Assimiliabilità delle fattispecie contrattuali – Oneri economici – Diritto del cliente al risarcimento – Sussistenza – Vessatorietà clausole contrattuali – Sussistenza



In caso di estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e/o  con delegazione irrrevocabile di pagamento, il cliente ha diritto ad ottenere, a titolo risarcitorio, il rimborso delle commissioni e degli oneri corrisposti anticipatamente e non maturati in seguito all'intervenuta anticipata estinzione attuata in violazione dell'art.39 D.P.R. 180/1950.

La violazione della disposizione imperativa citata, la quale è volta appunto a contrastare la lievitazione del costo complessivo per il cliente, anche secondo la Circolare Bankitalia n.192691/2009) risulta applicabile non solo alle cessioni del quinto, ma ad ogni altra operazione assimilabile, quale, ad esempio, la delegazione irrevocabile di pagamento.

Trattandosi di domanda risarcitoria, la mandataria convenuta è responsabile, unitamente alla mandante ed in solido con questa, della violazione della norma indicata, avendo concorso con la mandante nella violazione del divieto legale che costituisce illecito contrattuale.
La clausola che preveda l'irripetibilità di costi e commissioni in caso di estinzione anticipata, vessatoria ai sensi dell'art.33 comma 2 lettera b) Codice Consumo, è inopponibile al consumatore e la nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice. (Alessandro Orlando) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Alessandro Orlando


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