Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13887 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Genova, 30 Novembre 2015. .


Procedimento ex art.700 c.p.c. – Contratti derivati – Oggetto del contratto – Mark to market – Fumus boni iuris – Insussistenza



Il Mark to Market costituisce la sommatoria attualizzata dei differenziali futuri attendibili in forza dello scenario esistente in un dato momento. Oggetto del contratto di IRS non è dunque lo scambio di flussi attesi, bensì quello di flussi reali futuri. Conseguentemente, il differenziale dei contrapposti flussi finanziari, determinato attraverso il Mark to Market non è l’oggetto del contratto ma l’espressione del suo valore in un determinato momento; il fatto poi che tale valore, proprio perché mutevole nel tempo, debba essere esplicitato nella nota integrativa in base alla previsione di cui all’art. 2427-bis c.c. non vale a costituirlo come oggetto del contratto. (Nicola Scopsi) (riproduzione riservata)