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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1440 - pubb. 10/12/2008.

Opposizione a decreto ingiuntivo, chiamata in causa, modalità.


Tribunale di Torino, 26 Febbraio 2008. Est. Di Capua.

Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – Chiamata in causa di un terzo da parte dell’opponente – Modalità – Autorizzazione del giudice – Non necessità – Chiamata in causa di terzo da parte del convenuto – Opposto – Modalità.


Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l’attore-opponente, ove intenda chiamare in causa un soggetto diverso dal ricorrente in fase monitoria e convenuto-opposto, deve farlo, a pena di decadenza, citandolo direttamente per la prima udienza insieme al convenuto-opposto, nel rispetto dei termini per comparire, salvo il caso in cui l’interesse dell’attore-opponente alla chiamata in causa sia sorto a seguito delle difese svolte dal convenuto-opposto nella comparsa di risposta. L’attore-opponente può dunque chiamare un terzo in causa senza necessità di richiedere alcuna autorizzazione al giudice o di instare per il differimento della prima udienza a tal fine, non essendovi alcuna norma che vieti all’opponente di evocare nel giudizio, quali convenuti in senso formale, soggetti diversi ed ulteriori rispetto alla parte che ha richiesto ed ottenuto l’ingiunzione. Il convenuto-opposto potrà chiedere lo spostamento dell’udienza di prima comparizione, ai sensi dell’art. 269, 2° comma, c.p.c., quando voglia chiamare altri ancora, senza peraltro necessitare - neppure lui - di autorizzazione alla chiamata, non più prevista nella disciplina novellata. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 269 c.p.c.

Massimario, art. 645 c.p.c.

Il Giudice Istruttore

 

-Letta la dichiarazione effettuata da parte attrice-opponente in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1), c.p.c. depositata in data 18.02.2008 e nell’istanza depositata in data 18.02.2008, nella causa civile iscritta al n. 27115/07 R.G., di chiamata di terzi in causa, con contestuale richiesta di spostamento dell’udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo, nel rispetto dei termini dell’art. 163 bis c.p.c. (così come sostituito, con decorrenza dal 01.03.2006, dalla Legge n. 263/2005);

 

-ritenuta l’inammissibilità della suddetta istanza per le seguenti ragioni:

·       In primo luogo, deve condividersi l’orientamento seguito da una parte della giurisprudenza (cfr. in tal senso: Tribunale Catania, 10 settembre 2004 in Giur. merito 2005, f. 1, 1; Tribunale Reggio Calabria, 24 maggio 2004 in Giur. merito 2004, 1944; Tribunale Reggio Calabria, 24 ottobre 2003 in Giur. merito 2004, 920; Tribunale Torino, 31 maggio 2003 in Giur. merito 2003, 2424; Tribunale Milano, 28 novembre 2002 in Foro it. 2003, I,2116; Tribunale Firenze, 5 luglio 2001 in Foro toscano 2001, 261; Pretura Matera, 4 novembre 1998 in Foro it. 1999, I,3107; Pretura Torino, 31 luglio 1996 in Giur. it. 1997, I,2, 378), secondo cui, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l’attore-opponente, rivestendo la posizione di attore in senso formale e di convenuto in senso sostanziale, ove intenda chiamare in causa un soggetto diverso dal ricorrente in fase monitoria e convenuto-opposto, deve farlo, a pena di decadenza, citandolo direttamente per la prima udienza insieme al convenuto-opposto, nel rispetto dei termini per comparire, salvo il caso in cui l’interesse dell’attore-opponente alla chiamata in causa sia sorto a seguito delle difese svolte dal convenuto-opposto nella comparsa di risposta; dunque, l’attore-opponente può chiamare un terzo in causa senza necessità di richiedere alcuna autorizzazione al giudice o di instare per il differimento della prima udienza a tal fine, non essendovi alcuna norma che vieti all’opponente di evocare nel giudizio, quali convenuti in senso formale, soggetti diversi ed ulteriori rispetto alla parte che ha richiesto ed ottenuto l’ingiunzione; è se mai il convenuto-opposto a dover chiedere lo spostamento dell’udienza di prima comparizione, ai sensi dell’art. 269, 2° comma, c.p.c., quando voglia chiamare altri ancora, senza peraltro necessitare - neppure lui - di autorizzazione alla chiamata, non più prevista nella disciplina novellata;

·       in secondo luogo, anche a prescindere dai rilievi che precedono, ai sensi del novellato art. 183, 5° comma, c.p.c., “Nella stessa udienza l’attore…Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto”; inoltre, ai sensi dell’art. 269, 3° comma, c.p.c., “Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l’interesse dell’attore a chiamare in causa un terzo, l’attore deve, a pena di decadenza, chiederne l’autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza…”; dunque, ai sensi delle citate norme, l’attore che intenda chiamare in causa un terzo deve farlo all’udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c., e non anche in un momento successivo; in particolare, deve ritenersi tardiva ed inammissibile l’istanza proposta per la prima volta nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1), c.p.c.;

P.Q.M.

D I C H I A R A

l’inammissibilità della predetta istanza avanzata da parte attrice-opponente.

M A N D A

alla Cancelleria di comunicare il presente Decreto alle parti costituite.

Torino, lì 19.02.2008

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Dr. Edoardo DI CAPUA

 

Depositata in data 26.02.2008