Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1447/2009p - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Torino, 24 Aprile 2008, n. 0. .


Procedimento civile – Esame di documenti non scritti in lingua italiana – Facoltà del giudice di nominare un traduttore – Obbligo di traduzione delle produzioni – Esclusione – Nomina dell’interprete da parte del giudice – Facoltatività.



Dalla disposizione dell’art. 123 cod. proc. civ. (ai sensi del quale “Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore…”) si ricava che la produzione di documenti redatti in lingua straniera e non corredati da traduzione in italiano è lecita ed ammissibile. Sulla parte interessata all’utilizzazione ai fini probatori di documenti precostituiti redatti in lingua straniera non grava dunque alcun onere di allegare traduzioni più o meno formali, restando affidato al giudice ogni provvedimento in proposito. Inoltre, al pari della nomina dell’interprete prevista dall’art. 122 c.p.c., anche la nomina del traduttore è facoltativa e ritenuta superflua quando il giudice conosce la lingua straniera nella quale è scritto il documento, anche se analoghe conoscenze non posseggono le parti o una di esse. Il giudice ha, quindi, la facoltà e non l’obbligo, di nominare un traduttore, specie quando trattasi di un testo di facile comprensibilità sia da parte dello stesso Giudice che dei difensori. (edc)