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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14940 - pubb. 05/05/2016.

Esecuzione forzata ed intervento tardivo non titolato


Cassazione civile, sez. III, 19 Gennaio 2016. Est. De Stefano.

Esecuzione forzata in genere – Intervento tardivo non titolato – Credito privilegiato – Accantonamento – Inammissibilità


E' ammissibile l’intervento del creditore non titolato avente i requisiti di cui al comma 1° dell'art. 499 c.p.c. (nel caso di specie si trattava di creditore pignoratizio) in un momento successivo a quello previsto dal secondo comma di tale norma, prevalendo la disciplina del tempo dell'intervento di cui agli artt. 528, 551 e 566 c.p.c.; tuttavia, è preclusa la possibilità di riconoscimento del credito, sicché esso si ha sempre per disconosciuto e il creditore, per conseguire il diritto all’accantonamento in sede di distribuzione, deve presentare istanza in tal senso e dimostrare di avere agito nei trenta giorni successivi all’intervento per conseguire il titolo esecutivo nei confronti dell’esecutato. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'avv. Giuseppe Caramia
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