Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15078 - pubb. 26/05/2016

Ordinanze cautelari, errore materiale, procedimento di correzione delle sentenze e delle ordinanze ex artt. 287 e ss. c.p.c.

Tribunale Enna, 24 Marzo 2016. Est. Pennisi.


Ordinanza cautelare - Errore materiale - Procedimento di correzione ex art. 287 e ss.cpc. - Ammissibilità

Ordinanza cautelare - Omessa pronuncia sulla distrazione delle spese - Proposizione degli ordinari mezzi di impugnazione - Non sussiste - Esperibilità del procedimento di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c. - Sussiste



Nella ipotesi di errore materiale contenuto in ordinanza cautelare (nel caso di specie emessa in seguito a ricorso ex art. 700 cpc) è esperibile,anche in assenza di una espressa previsione legislativa,il rimedio di cui all’art. 287 e ss c.p.c.,ciò che risponde ad un principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo. (Andrea Russo) (riproduzione riservata)

L’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese costituisce una omissione correggibile con la procedura di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. e non già attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. (Andrea Russo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Andrea Russo del Foro di Santa Maria Capua Vetere


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