Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15161 - pubb. 01/07/2010
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Cassazione civile, sez. I, 22 Dicembre 2015. .
Concordato preventivo - Ammissione - Domanda - Effetti - Improseguibilità del processo esecutivo - Conseguenze - Sospensione della vendita da parte del giudice dell'esecuzione - Ammissibilità
La proposizione di una domanda di concordato preventivo determina, ai sensi dell'art. 168, comma 1, l.fall., non già l'estinzione ma l'improseguibilità del processo esecutivo, che entra in una situazione di quiescenza perché i beni che ne costituiscono l'oggetto materiale perdono "de iure" e provvisoriamente la destinazione liquidatoria così come progettata con il pignoramento, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione correttamente provvede, ex artt. 486 e 487 c.p.c., a sospendere la vendita eventualmente fissata. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Divieto di azioni esecutive e cautelari
Oggetto del divieto - ∙ Effetti sulle procedure di espropriazione pendenti
- ∙ Termine finale del divieto