Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15193 - pubb. 09/06/2016

Trasferimento della sede all'estero: presunzione di coincidenza con la sede legale, onere della prova e contegno delle parti

Cassazione Sez. Un. Civili, 26 Maggio 2016, n. 10925. Est. Nappi.


Fallimento - Dichiarazione - Procedimento - Trasferimento della sede all'estero - Competenza territoriale - Presunzione della coincidenza del centro di interessi dell'impresa con la sede legale - Onere della prova contraria - Facoltà del giudice di desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo



Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura di insolvenza sono i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, dovendosi presumere - per le società e le persone giuridiche - che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicché quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione (Cass., sez. un., 6 febbraio 2015, n. 2243, m. 634145).

Benchè non gravi sulla società nei cui confronti sia presentata un'istanza di fallimento, bensì sui creditori istanti, la dimostrazione che il centro effettivo dei propri interessi coincida con l'ubicazione della sua sede legale, è comunque consentito al giudice, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., comma 2, - applicabile al procedimento prefallimentare - al fine di vincere la presunzione di corrispondenza tra sede effettiva e sede legale della società stessa, di desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo (Cass., sez. un., 11 marzo 2013, n. 5945, m. 625477). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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