Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15430 - pubb. 08/07/2016

Improcedibilità dell’esecuzione individuale in costanza di fallimento, presupposti e autorizzazione del comitato dei creditori

Tribunale Monza, 31 Maggio 2016. Est. Nardecchia.


Fallimento - Vendite competitive poste in essere dal curatore - Contemporanea pendenza di esecuzione individuale - Improcedibilità - Autorizzazione del comitato dei creditori

Fallimento - Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive - Improcedibilità dell’esecuzione individuale - Esecuzione pendente nei confronti del fallito - Acquisizione dei beni alla massa - Necessità

Fallimento - Inventario - Restituzione di beni mobili sui quali siano chiaramente riconoscibili diritti reali o personali di terzi - Efficacia endofallimentare



Poiché le modalità della vendita in sede fallimentare possono oggi essere ben diverse da quelle proprie dell’esecuzione individuale, vincolate, queste ultime, alla disciplina del codice di procedura civile, si ritiene opportuno che il curatore venga autorizzato dal comitato dei creditori ad instare per la declaratoria di improcedibilità dell’esecuzione individuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’analisi letterale della norma non lascia dubbi sul fatto che il divieto contenuto nell’art. 51 legge fall., di iniziare o proseguire azioni esecutive, e la conseguente improcedibilità dell’esecuzione individuale (con conseguente inefficacia degli atti esecutivi compiuti prima della dichiarazione di fallimenti) operi esclusivamente nel caso in cui il soggetto esecutato sia proprio il fallito ed il bene oggetto dell’esecuzione sia stato acquisito alla massa.
 
Pertanto, qualora il soggetto esecutato non sia il fallito, l’esecuzione non diviene improcedibile e ciò anche nel caso in cui a seguito della dichiarazione di fallimento i beni pignorati siano entrati nella materiale disponibilità della curatela, chiamata a individuare la composizione dell’attivo fallimentare e ad acquisire e conservare il patrimonio del fallito mediante la redazione dell’inventario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il decreto con il quale il giudice delegato, ai sensi dell’articolo 87-bis legge fall., dispone la restituzione dei beni mobili sui quali siano chiaramente riconoscibili i diritti reali o personali vantati da terzi, non gode di efficacia esterna al fallimento e non presuppone un accertamento sovrapponibile a quello oggetto del giudizio di opposizione volto ad accertare la presunta illegittimità del pignoramento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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