Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15528 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 27 Agosto 1998, n. 8521. Est. De Musis.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Concordato fallimentare - Omologazione (giudizio di) - In genere -  Sentenza di omologazione - Effetti - Passività fallimentari - Accertamento del passivo - Formazione dello stato passivo - Opposizione - Riassunzione del giudizio dopo l'omologazione del concordato - Rito fallimentare - Applicazione - Necessità



La chiusura della procedura di fallimento per effetto della omologazione del concordato fallimentare non fa venire meno la competenza del tribunale originariamente adito in ordine al giudizio di opposizione allo stato passivo, giudizio che, in forza del principio della "perpetuatio iurisdictionis", deve essere riassunto, dopo la eventuale sospensione disposta per l'ammissione del fallito al predetto concordato, davanti allo stesso tribunale, onde proseguire con il rito proprio del giudizio fallimentare. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Rel. consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SAPIENZA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 39/F, presso l'avvocato PAOLO CARLONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MELIADÒ, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GE.CO. Srl in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA U.DE CAROLIS 187, presso l'avvocato MICHELE TAMPONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA FINZI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 662/95 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 07/12/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/05/98 dal Consigliere Dott. Rosario DE MUSIS;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Carloni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Tamponi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Salvatore Sapienza propose opposizione allo stato passivo del fallimento della s.r.l. "GE.CO." , dal quale era stato escluso il suo credito per la somma di lire 74.337.334 ed il processo fu interrotto a seguito dell'omologazione del concordato fallimentare al quale la società era stata ammessa.
Con atto notificato al curatore del fallimento ed alla società "in bonis" il Sapienza riassunse il processo e nella resistenza della sola società il Tribunale di Brescia respinse l'opposizione e (in accoglimento della domanda riconvenzionale) condannò il Sapienza al pagamento di lire 2.719.999.
Il Sapienza propose impugnazione , che con sentenza del 7-12-1995 la Corte d'appello di Brescia dichiarò inammissibile perché notificata dopo il decorso del termine di quindici giorni previsto dall'art. 99 legge fallimentare , previsione questa che essa Corte ritenne applicabile in base all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il giudizio di opposizione allo stato passivo instaurato mediante riassunzione dopo la sospensione disposta per l'avvenuta ammissione del fallito al concordato fallimentare prosegue con il rito proprio del giudizio fallimentare (cass.,n.2565/1986). Ha proposto ricorso per cassazione , poi seguito da memoria , il soccombente ; ha resistito con controricorso l'intimata. Motivi della decisione.
Con l'unico motivo di ricorso denunziandosi violazione dell'art.325 c.p.c. e falsa applicazione dell'art.99 legge fallimentare si sollecita una revisione dell'orientamento giurisprudenziale cui la Corte d'appello si è adeguata deducendosi che nel processo riassunto non è applicabile l'art.99 , ed in particolare la previsione in esso del termine di quindici giorni per proporre appello avverso la pronunzia sull'opposizione allo stato passivo perché :
l'abbreviazione dei termini non trova più supporto in esigenze fallimentari ; agli organi fallimentari residua il solo compito di sorveglianza dell'esecuzione del concordato ; conseguirebbe l'inapplicabilità alcune altre previsioni della stessa norma ;
difetterebbe o almeno non sarebbe stato ritenuto degno di rilevanza dal legislatore l'interesse ad una rapida definizione del giudizio. Il motivo è infondato.
L'orientamento di questa Corte - peraltro confermato anche recentemente : cass.,n.3151/1996 - è nel senso che nel caso in cui il giudizio di opposizione allo stato passivo sia stato interrotto a causa dell'omologazione del concordato fallimentare le parti possono:
a) riassumere il processo dinanzi allo stesso tribunale fallimentare, con conseguente applicazione del relativo rito speciale ; b) introdurre "ex novo" il processo una volta scaduto il termine per la riassunzione dinanzi allo stesso tribunale , con conseguente applicazione del rito ordinario.
L'orientamento giurisprudenziale , che per il caso di riassunzione del processo aveva fondato la persistenza della competenza del tribunale fallimentare e l'applicabilità del relativo rito speciale sui principi della "vis attractiva" di tale tribunale e della "perpetuatio iurisdictionis" , già con la sentenza n.3052/1983 - la quale aveva affrontato "ex professo" la questione tanto che aveva rilevato che l'orientamento "sembrava" abbandonato dalla sentenza n.784/1971 - ha ritenuto che decisivo al fine era - non tanto il principio della "vis attractiva" quanto il principio della "perpetuatio iurisdictionis" ponendo in rilievo che quest'ultimo principio trova giustificazione nel fine di evitare lo spostamento della competenza per i possibili mutamenti della situazione nel corso del processo nonché di evitare il procrastinarsi della risoluzione della lite.
D'altronde la riassunzione di per sè implica la persistenza della competenza consistendo essa (riassunzione) nella richiesta allo stesso giudice precedentemente adito di decidere quella stessa domanda che gli era stata già proposta.
Ora la persistenza della competenza di un giudice non può non implicare imprescindibilmente la persistenza della disciplina del processo alla quale tale giudice era tenuto perché la competenza concerne la individuazione non solo del giudice che deve pronunziare ma anche delle regole e dei poteri che esso deve rispettivamente seguire o esercitare.
D'altronde , a parte la decisiva considerazione della immanenza del rito alla competenza , un fatto sopravvenuto - nella specie l'omologazione del concordato fallimentare - il quale sarebbe idoneo ad escludere la competenza del tribunale fallimentare se si ritenesse che esso facesse venir meno le esigenze fallimentari , non potrebbe avere due valenze diverse : da un lato non precludere la competenza che proprio quelle esigenze - sussistenti al momento della proposizione della domanda - giustificavano e dall'altro lato precludere la applicazione , da parte del giudice ritenuto (ancora) competente , della disciplina processuale , che anch'essa a quelle esigenze era stata ricollegata normativamente.
Il ricorrente sottolinea ancora , a sostegno della inapplicabilità del rito speciale , che l'applicazione dell'art.99 legge fallimentare non potrebbe avvenire nella sua integralità dal momento che rimarrebbe inapplicabile il suo terzo comma , il quale prevede l'ammissione provvisoria al passivo.
La deduzione non è di per sè idonea a contrastare l'orientamento di cui si discute posto che si verserebbe in un caso in cui il fatto sopravvenuto escluderebbe materialmente l'oggetto in ordine al quale l'esercizio di un potere dovrebbe espletarsi e posto che comunque dall'invocata inapplicabilità di uno dei poteri giurisdizionali non resterebbe snaturato il rito.
Il ricorrente deduce altresì che l'interpretazione accolta renderebbe la disciplina applicabile contrastante con gli artt.3 e 24 Costituzione , e cioè con i principi di eguaglianza e del diritto di difesa , in quanto avvantaggerebbe la parte che ha interesse a riassumere il processo rispetto alla parte che ha interesse ad introdurre un nuovo processo , e ciò specie per le cause non eccedenti la competenza per valore del pretore.
La eccezione deve ritenersi manifestamente infondata perché non può individuarsi preventivamente quale parte sia portatrice di uno dei due interessi sopra menzionati e pertanto la disciplina si pone in maniera assolutamente e genericamente neutra nei confronti di entrambe le parti : consegue che l'eventuale sacrificio dell'interesse di una delle parti concreterebbe un inconveniente di mero fatto non originato dalla disciplina normativa astratta. Il ricorso dev'essere pertanto respinto e il soccombente va condannato al pagamento delle spese.

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento , a favore del resistente , di lire 150.000 per spese e di lire 3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 11-5-1998.
Depositato in Cancelleria il 27 Agosto 1998.