Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15565 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 17 Settembre 2002, n. 13583. Est. Di Amato.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Modalità - Vendita di rami di azienda - Trattativa privata - Autorizzazione del G.D. - Reclamo al tribunale fallimentare - Ammissibilità - Revoca da parte dello stesso G.D. - Ammissibilità - Mezzi di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Esperibilità - Esclusione



Il provvedimento con il quale il G.D. abbia autorizzato la vendita di beni fallimentari (nella specie, due rami d'azienda) a trattativa privata è, al tempo stesso, revocabile da parte dello stesso giudice e reclamabile dinanzi al tribunale fallimentare ex art. 26 legge fall., essendone, per converso, esclusa l'impugnabilità con i mezzi esperibili avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione previsti dal codice di procedura civile. (massima ufficiale)


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