Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15576 - pubb. 20/07/2016

Unicità del decreto di esecutività dello stato passivo e impugnazione dei singoli provvedimenti

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 11 Luglio 2016, n. 14099. Est. Venuti.


Fallimento - Stato passivo - Formazione - Decreto di esecutività - Completamento dell’esame di tutte le domande - Necessità - Unicità del provvedimento impugnabile

Fallimento - Accertamento del passivo - Chiusura del procedimento - Esame di tutte le domande di formazione dello stato passivo - Necessità



La formazione dello stato passivo e il decreto di esecutività dello stesso presuppongono che sia stato completato l'esame di tutte le domande, restando escluso che, in relazione alle domande man mano esaminate nella prima udienza e nelle successive udienze di rinvio, possano essere adottati altrettanti decreti di esecutività, unico essendo il provvedimento contro il quale sono ammesse le impugnazioni di cui all’art. 98 legge fall. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La procedura di accertamento del passivo è destinata a chiudersi e ad acquistare giuridica rilevanza solo con il decreto di esecutività emesso dopo l'esame di tutte le domande e la formazione dello stesso passivo, decreto a seguito del quale il curatore, a norma dell’art. 97 legge fall., comunica immediatamente "a ciascun creditore l'esito della domanda e l'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, affinché possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 93, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda". (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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