Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15593 - pubb. 22/07/2016

Dichiarazione di fallimento e notifica a mezzo PEC

Cassazione civile, sez. VI, 06 Luglio 2016, n. 13817. Est. Genovese.


Procedimento civile - Notificazioni a mezzo PEC - Soggetto esercente attività di impresa - Obbligo di munirsi di casella postale certificata - Onere di controllo, manutenzione e assistenza

Fallimento - Dichiarazione - Procedimento - Notifica telematica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell’udienza - Notifica a mezzo PEC - Sequenza procedimentale stabilita dalla legge - Ricevuta di consegna all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario a annotazione del cancelliere sull’attivazione del meccanismo sostitutivo previsto dall’articolo 15 l.f. - Irrilevanza



E’ onere della parte che eserciti l'attività d'impresa, normativamente obbligata (D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6 convertito nella L. 28 gennaio 2009, n. 2; L. 28 gennaio 2009, n. 2; D.L. n. 179 del 2012, art. 5 convertito nella L. n. 221 del 2012) a munirsi di un indirizzo PEC, assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata, se del caso delegando tale controllo, manutenzione o assistenza a persone esperte del ramo, senza che tali problematiche possano integrare materia rilevante ai fini di un sospetto di illegittimità costituzionale della relativa disciplina. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, ai fini del perfezionamento della notifica telematica del ricorso, prevista dall'art. 15, comma 3, l.fall. nel testo successivo alle modifiche apportate dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17 convertito nella L. n. 221 del 2012 - occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di accettazione, che prova l'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell'avvenuta consegna tramite un testo leggibile dal mittente, mentre non ha rilievo l'annotazione con la quale il cancelliere, prima ancora della ricevuta di avvenuta consegna, abbia invitato il creditore istante ad attivare il meccanismo sostitutivo previsto dal citato art. 15. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale