Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15595 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. VI, 06 Luglio 2016. .


Fallimento - Dichiarazione - Procedimento - Notifica telematica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell’udienza - Notifica a mezzo PEC - Sequenza procedimentale stabilita dalla legge - Ricevuta di consegna all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario a annotazione del cancelliere sull’attivazione del meccanismo sostitutivo previsto dall’articolo 15 l.f. - Irrilevanza



In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, ai fini del perfezionamento della notifica telematica del ricorso, prevista dall'art. 15, comma 3, l.fall. nel testo successivo alle modifiche apportate dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17 convertito nella L. n. 221 del 2012 - occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di accettazione, che prova l'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell'avvenuta consegna tramite un testo leggibile dal mittente, mentre non ha rilievo l'annotazione con la quale il cancelliere, prima ancora della ricevuta di avvenuta consegna, abbia invitato il creditore istante ad attivare il meccanismo sostitutivo previsto dal citato art. 15. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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