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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15609 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 25 Maggio 1985, n. 3177. Est. Finocchiaro.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Espropriazione in corso - Opposizione ad atti esecutivi - Dichiarazione di inammissibilità da parte del tribunale fallimentare - Provvedimento relativo - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 cost.


Con riguardo all'opposizione avverso Atti di procedura esecutiva immobiliare, iniziata prima del fallimento del debitore e proseguita previa sostituzione del curatore al creditore procedente ai sensi dell'art. 107 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, il provvedimento, con il quale il tribunale fallimentare, previa affermazione della propria Competenza a conoscere dell'opposizione medesima a norma dell'art. 26 del citato decreto, ne dichiari l'inammissibilità, perché tardivamente proposta, è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, in considerazione del suo carattere definitivo e contenuto decisorio. ( V 385/80, mass n 403768). (massima ufficiale)