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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15613 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 09 Febbraio 1981, n. 783. Est. Corda.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Espropriazioni in corso - Rinuncia agli atti da parte del curatore subentrato al creditore istante - Conseguente ordinanza dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo - Deduzione della nullità della rinuncia o della mancanza di altri presupposti - Reclamo al collegio - Necessità - Omissione - Riassunzione del procedimento esecutivo estinto - Preclusione


Allorche, a seguito di rinuncia agli Atti da parte del curatore del fallimento, che si sia sostituito al creditore istante a norma dell'art 107 legge fall nell'espropriazione immobiliare in corso, sia stata pronunciata dal giudice dell'esecuzione ordinanza dichiarativa dell'Estinzione del processo esecutivo, l'assunta nullita della rinuncia o la Mancanza di altri presupposti (nella specie, pretesa autorizzazione del tribunale fallimentare anziche dal giudice delegato) deve essere fatta valere mediante reclamo al collegio con la conseguenza che, in caso di mancato reclamo, al creditore resta preclusa, a norma dell'art 632 cod proc civ, la riassunzione del procedimento esecutivo ormai estinto. (massima ufficiale)