Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15653 - pubb. 28/07/2016

La dichiarazione di fallimento produce effetti dall’ora zero del giorno della sua pubblicazione

Cassazione civile, sez. I, 19 Luglio 2016, n. 14779. Est. Magda Cristiano.


Dichiarazione di fallimento - Sentenza - Decorrenza degli effetti - Ora zero del giorno della pubblicazione - Inefficacia nei confronti dei creditori degli atti compiuti e pagamenti eseguiti o ricevuti

Fallimento - Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni compresi nel fallimento - Conoscenza dell’evento da parte del giudice dell’esecuzione - Dichiarazione di improcedibilità dell’azione esecutiva - Irrilevanza

Fallimento - Azione di inefficacia del curatore per gli atti compiuti successivamente alla dichiarazione - Legittimazione passiva dell’accipiens

Fallimento - Pignoramento presso terzi - Ordinanza di assegnazione - Azione di inefficacia - Legittimazione passiva dei creditori pignoranti - Terzo pignorato - Esclusione



Poiché la legge non prescrive, tra gli elementi di individuazione della data della sentenza dichiarativa di fallimento, l’annotazione dell’ora in cui la decisione è stata emessa, detta sentenza produce i suoi effetti dall’ora zero del giorno della sua pubblicazione, con la conseguenza che dall’inizio di tale giorno il fallito è privato dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni e sono inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali tutti gli atti da lui compiuti e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il divieto posto dall’articolo 51 legge fall., secondo il quale dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento, opera indipendentemente dalla conoscenza dell’evento da parte del giudice dell’esecuzione e dalla eventuale pronuncia del provvedimento con il quale questi dichiari espressamente l’improcedibilità dell’azione esecutiva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’azione di inefficacia proposta ai sensi dell’articolo 44 legge fall. deve essere esercitata nei confronti dell’accipiens, ovvero di colui che ha effettivamente beneficiato del negozio satisfattivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’azione proposta allo scopo di far dichiarare l’inefficacia dell’ordinanza di assegnazione somma intervenuta a seguito di pignoramento presso terzi successivamente alla pubblicazione della sentenza che dichiara il fallimento del debitore deve essere proposta nei confronti dei creditori pignoranti che hanno ricevuto il pagamento e non nei confronti del terzo pignorato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


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