Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15707 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Locri, 12 Aprile 2016. .


Centrale Rischi – Segnalazione a sofferenza – Presupposto del periculum in mora per chiederne la cancellazione ex art. 700 c.p.c.



Il presupposto del periculum in mora con riferimento alla segnalazione a sofferenza presso la Centrale rischi della Banca d’Italia può ritenersi in re ipsa, e ciò per l’effetto restrittivo rispetto all’accesso al credito che deriva dall’iscrizione del nominativo dell’impresa, con conseguente pregiudizio all’esercizio dell’attività di quest’ultima. Benché, infatti, la segnalazione alla Centrale Rischi non possieda valore vincolante determina, tuttavia, un effetto conformativo degli istituti di credito che subiscono un condizionamento sfavorevole. La comunicazione in oggetto, è, inoltre in grado di pregiudicare l’onorabilità professionale del segnalato ed incidere ulteriormente, in tale maniera, sia sulla possibilità di accedere ad altre linee di credito, sia sulla percezione che della sua situazione finanziaria possano avere altri operatori economici. (Salvatore Palermo) (riproduzione riservata)