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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15955 - pubb. 18/10/2016.

Opposizione allo stato passivo e disciplina del rito ordinario di cognizione


Cassazione civile, sez. I, 13 Giugno 2016. Est. De Chiara.

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione allo stato passivo - Procedimento - Trattazione davanti ad uno dei componenti del collegio delegato dal presidente - Rimessione al collegio per la decisione - Modalità - Disciplina del rito ordinario di cognizione - Inapplicabilità - Fondamento


Ai sensi dell'art. 99 l.fall. (nella formulazione derivante dalle modifiche di cui al d.lgs. n. 169 del 2007), la trattazione dei procedimenti di impugnazione di cui all'art. 98, ivi compreso quello di opposizione allo stato passivo, può avvenire davanti al collegio o ad uno dei suoi componenti, delegato dal presidente ai sensi del comma 3, e, ove si sia optato per questa seconda modalità, l'investitura del collegio per la decisione - possibile anche in via breve da parte del giudice designato, in coerenza con la deformalizzazione tipica del nuovo rito speciale, ispirata ad esigenze di celerità, e senza la concessione dei termini previsti dall'art. 99, comma 11, l.fall., puramente eventuale e facoltativa - non è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile, che riguardano il rito ordinario e non sono applicabili, neppure per ragioni logico-sistematiche, allo speciale rito delle impugnazioni dello stato passivo fallimentare. (massima ufficiale)

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