Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16290 - pubb. 01/12/2016

Decorso del termine per il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile

Cassazione civile, sez. I, 17 Novembre 2016, n. 23430. Pres., est. Nappi.


Dichiarazione di fallimento - Reclamo - Decorso del termine - Notifica della sentenza di fallimento nel domicilio eletto presso il difensore

Dichiarazione di fallimento - Reclamo - Decorso del termine - Socio illimitatamente responsabile - Notifica della sentenza integrale

Dichiarazione di fallimento - Reclamo - Decorso del termine - Socio illimitatamente responsabile legale rappresentante della società - Notifica - Effetti

Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Decorso del termine breve per l’impugnazione - Infedele patrocinio del difensore - Istanza di rimessione in termini - Esclusione



Il decorso del termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di fallimento, avvenuta ai sensi dell'art. 17, comma 1, l.fall. nel domicilio eletto presso il difensore della fase prefallimentare, rende inammissibile il reclamo tardivamente proposto, a prescindere dalla circostanza che la sentenza medesima sia stata o meno notificata (ovvero anche solo comunicata) alle altre parti del processo, non trattandosi di prescrizioni imposte a pena di nullità del provvedimento (Cass. 7 marzo 1963, n. 554). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il cd. termine breve per proporre il reclamo avverso la sentenza di fallimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 18 l.fall., decorre anche per il socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito, soltanto a partire dalla notifica nei suoi confronti della sentenza integrale, palesandosi all'evidenza anche per il socio le medesime esigenze di tutela del diritto di difesa che giustificano la previsione ex lege di un tale onere nei confronti del "debitore"; ferma restando, in mancanza di notifica a cura della cancelleria o del creditore istante, l'applicazione del termine lungo ex art. 327, comma 1, c.p.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nel caso di dichiarazione di fallimento di una società di persone e del socio illimitatamente responsabile, anche in virtù di un ragionevole bilanciamento tra le esigenze di tutela del diritto di difesa e quelle di concentrazione e celerità dello svolgimento delle procedure concorsuali, deve ritenersi che, nel caso in cui il socio dichiarato fallito abbia anche la veste di legale rappresentante della società, la notifica della sentenza ricevuta in questa veste assicuri la piena conoscenza della decisione anche con riguardo alla dichiarazione del suo fallimento personale, con la conseguenza che da detta notifica decorre il termine breve per proporre reclamo anche nella qualità di socio illimitatamente responsabile (Cass. 25 maggio 2005, n. 11015). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La rimessione in termini, oggi disciplinata dall'art. 153 c.p.c., non può essere riferita ad un evento esterno al processo, impeditivo della costituzione della parte, quale la circostanza dell'infedeltà del legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo, giacché attinente esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte sostanziale e il professionista incaricato ai sensi dell'art. 83 c.p.c., che può assumere rilevanza soltanto ai fini di un'azione di responsabilità promossa contro quest'ultimo, e non già, quindi, spiegare effetti restitutori al fine del compimento di attività precluse alla parte dichiarata contumace, o, addirittura, comportare la revoca, in grado d'appello, di tale dichiarazione (Cass. 4 marzo 2011, n. 5260).

(Nel caso di specie, si è escluso che il denunciato errore del difensore dei falliti potesse giustificare una rimessione in termini per la proposizione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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