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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16294 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 17 Novembre 2016. .

Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Decorso del termine breve per l’impugnazione - Infedele patrocinio del difensore - Istanza di rimessione in termini - Esclusione


La rimessione in termini, oggi disciplinata dall'art. 153 c.p.c., non può essere riferita ad un evento esterno al processo, impeditivo della costituzione della parte, quale la circostanza dell'infedeltà del legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo, giacché attinente esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte sostanziale e il professionista incaricato ai sensi dell'art. 83 c.p.c., che può assumere rilevanza soltanto ai fini di un'azione di responsabilità promossa contro quest'ultimo, e non già, quindi, spiegare effetti restitutori al fine del compimento di attività precluse alla parte dichiarata contumace, o, addirittura, comportare la revoca, in grado d'appello, di tale dichiarazione (Cass. 4 marzo 2011, n. 5260).

(Nel caso di specie, si è escluso che il denunciato errore del difensore dei falliti potesse giustificare una rimessione in termini per la proposizione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)