Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16370 - pubb. 08/12/2016

Nullità dell'atto introduttivo del giudizio e rinnovazione, in appello, delle attività compiute in primo grado

Cassazione civile, sez. I, 26 Luglio 2016, n. 15414. Est. Rosa Maria Di Virgilio.


Procedimento civile - Contumacia - Costituzione del contumace (tardiva comparizione) - Rimessione in termini - Nullità dell'atto introduttivo del giudizio - Rinnovazione, in appello, delle attività compiute in primo grado - Necessità - Compimento delle attività precluse - Condizioni - Fattispecie



Dedotta la nullità della citazione come motivo d'appello, gli effetti della sua rilevazione da parte del giudice sono regolati in conformità all'art. 294 c.p.c. equivalendo la proposizione dell'appello a costituzione tardiva nel processo, sicché il convenuto contumace, pur avendo diritto alla rinnovazione dell'attività di primo grado da parte del giudice di appello, può essere ammesso a compiere le attività colpite dalle preclusioni verificatesi nel giudizio di primo grado, se dimostri che la nullità della citazione gli abbia impedito di conoscere il processo e, quindi, di difendersi, se non con la proposizione del gravame; tale situazione, peraltro, può verificarsi solo nel caso di nullità per omessa o assolutamente incerta indicazione del giudice adìto in primo grado, mentre, in ogni altra ipotesi, occorre la dimostrazione (del tutto residuale) che le circostanze del caso concreto abbiano determinato anche la mancata conoscenza della pendenza del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello che, dopo aver dichiarato la nullità della citazione in primo grado, degli atti collegati e della sentenza, aveva escluso la rimessione della causa al tribunale, disponendo la rinnovazione degli atti nulli anche senza richiesta dei ricorrenti rimasti contumaci sia in primo che in secondo grado, fissando udienza di trattazione, previa concessione del termine ex art. 183 c.p.c. anche ai contumaci e così realizzando a loro favore un iter processuale più favorevole rispetto a quanto spettante). (massima ufficiale)


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