Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16458 - pubb. 22/12/2016

Rapporto tra misure di prevenzione, tutela dei diritti di terzi (creditori) e procedure esecutive individuali

Tribunale Tivoli, 26 Maggio 2016. Est. Adriana Mazzacane.


Opposizione all’esecuzione – Misure di prevenzione ex art. 12 sexies L. 356/92 – Procedure esecutive individuali – Codice Antimafia



Sui beni oggetto di misure di prevenzione e/o sicurezza ai sensi dell’art. 12 sexies, legge n. 356 del 1992 (c.d. confisca allargata), la disciplina dettata dal Nuovo Codice Antimafia è immediatamente applicabile e, di conseguenza, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive da parte dei creditori. (Gabriele Potenza) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Gabriele Potenza


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