Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16531 - pubb. 18/01/2017

Notifica del ricorso per fallimento a mezzo PEC a società cancellata dal registro imprese

Cassazione civile, sez. I, 12 Gennaio 2017, n. 602. Est. Magda Cristiano.


Fallimento – Dichiarazione – Procedimento – Notificazione del ricorso di fallimento – Mancato rispetto degli obblighi di dotarsi di indirizzo PEC e di indicare la sede dell’impresa nel registro delle imprese – Conseguenze

Fallimento – Dichiarazione – Procedimento – Notificazione del ricorso di fallimento – Indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata



Introducendo uno speciale procedimento per la notificazione del ricorso di fallimento - che fa gravare sull'imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di dotarsi di indirizzo PEC e di indicare la sede dell’impresa nel registro delle imprese - il legislatore del 2012 ha inteso codificare, ed anzi rafforzare, il principio (consolidato nella giurisprudenza formatasi nel vigore della legge fallimentare non ancora riformata dal d. Igs. n. 5/06) secondo cui il tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorché la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Anche nel caso di società cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento è validamente notificato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, legge fall. (nel testo novellato dal d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla I. 17 dicembre 2012 n. 221) all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata, in precedenza comunicato al predetto registro. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Massimiliano Ratti


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